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martedì 2 giugno 2009

Aumenti dei materiali da costruzione: pubblicato il D.M. per l’adeguamento dei prezzi

14/05/2009
Sulla Gazzetta n. 106 del 9 maggio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2009 recante “Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'8 per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.”.
Tale provvedimento è stato emanato in attuazione delle disposizioni dell’art.1 del D.L. 162/2008.La L. 201/2008, legge di conversione del D.L. 162/2008 che conteneva misure straordinarie per il 2008 in tema di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, è stata pubblicata sulla G.U. n. 298 del 22 dicembre 2008.Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, il Governo ha emanato il D.L. 23 ottobre 2008, n. 162 che opera in deroga a quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 6-bis dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006.
Tale provvedimento prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilevi le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.L'art. 1 del D.L. 162/2008 dispone in particolare che:
la compensazione sia determinata applicando, ai prezzi unitari dei singoli materiali moltiplicati per le quantità contabilizzate nell'anno 2008 dal direttore dei lavori, la percentuale che eccede l'otto per cento;
per ottenere la compensazione l'appaltatore deve presentare, alla stazione appaltante, a pena di decadenza, un' apposita istanza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Ministero delle Infrastrutture;
l'adeguamento non si applica qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore.
Il testo del D.L. 162, dopo le modifiche apportate in sede di conversione, prevede che la rilevazione dei prezzi avvenga su base semestrale.La compensazione, inoltre, deve essere determinata applicando le variazioni (in aumento o in diminuzione dei prezzi) eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.
Il D.M. 30 aprile 2009 riporta, in tre allegati, rispettivamente:
i materiali da costruzione con variazione percentuale(1° e 2° semestre 2008 su anno 2007) superiore all'8%;
i materiali da costruzione con variazione percentuale (2° semestre 2008 su 1° semestre 2008) superiore all'8%;
le variazione percentuali 1° e 2° semestre 2008 su anni 2003, 2004, 2005, 2006.

Clicca qui per scaricare il testo del decreto

fonte biblus.net
http://www.acca.it/biblus-net/articolocompleto/tabid/80/ItemID/1068/View/Details/Default.aspx

domenica 1 febbraio 2009

Terre da Scavo, secondo il Decreto Anticrisi, non sono rifiuti

Analizzando il Decreto Anticrisi, 185/2008, si può leggere l'articolo 20, si intuisce che il rifiuto è quella parte del materiale che non si può riutilizzare direttamente, pertanto gli inerti derivanti da scavi e i materiali da demolizione non saranno rifiuti se riutilizzati direttamente, per la stessa costruzione, senza essere contaminati da altre tipologie di materiali.

In definitiva un notevole risparmio, sia per il mancato smaltimento che per la minore ecessità di comprare l'inerte da utilizzare.

mercoledì 19 novembre 2008

Giuda al Condominio

Dall'Agenzia delle Entrate questa guida al condominio, se avete dubbi leggete qui.

Guida Condominio

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martedì 11 novembre 2008

Nuova valutazione dei rischi .......obbligatoria entro gennaio 2009

Entro il primo gennaio 2009 è obbligatorio eseguire la valutazione dei rischi, ai sensi del DLgs 81/2008 - testo unico sulla sicurezza.

Il disegno di legge di conversione ha stabilito questa nuova scadenza, pertanto da questa data scatteranno le sanzioni che sono state aggravate; la mancata redazione potrà portare ad arresto oppure a sanzioni a partire da 5.000,00 euro.
Le aziende sotto i 10 dipendenti potranno auto certificare per iscritto l'avvenuta valutazione dei rischi e lo svolgimento degli adempimenti ad essa collegati, ma attenzione perché a quanto pare è obbligatoria la "data certa" e quindi dovrete iniziare già da adesso a preparare i documenti, in quanto per il primo gennaio dovrete avere il tutto pronto per avere la data certa, che se non viene apposta quel giorno sarà successiva e quindi oggetto di sanzioni!
La mancanza di data certa farà si che il documento redatto non abbia valore e pertanto saranno applicate le sanzioni previste per la mancanza del documento.

Come si può avere la data certa?
O autentifica da parte di un notaio, oppure spedendo il documento ma non in busta chiusa, a piego, solo che la data dovrà essere impressa su tutti i fogli per evitare manomissioni o aggiunte successive.
A quanto pare è possibile utilizzare anche la posta certificata, dove inviare in allegato il documento ed ottenere la certificazione che alla data dell'invio il documento esisteva.


Insomma non facciamo altro che aumentare le incombenze sulle imprese italiane, specialmente quelle piccole che non possono permettersi tutta una serie di consulenti per ottemperare a queste novità legislative.
Sarebbe stato più opportuno che lo Stato si facesse carico degli oneri derivanti dall'applicazione della legge, invece che far gravare tutto sulle imprese, ormai dissanguate, che giorno dopo giorno chiudono e fanno aumentare la disoccupazione, e quindi diminuendo le persone che spendono ecco che arriva la recessione!

eurokiddies

Notizione!

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